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Detrazione 65% e 50% 2018: Ecobonus riqualificazione energetica
La Manovra finanziaria 2018 ha prorogato l’Ecobonus a tutto il 2018, con alcune novità.
Per acquisto e installazione di finestre, infissi e schermature solari, la detrazione non è più al 65% ma scende al 50%. Invariato a 65% il bonus per pannelli solari per l’acqua calda, pompe di calore, cappotti termici e altri interventi sull’involucro edilizio. Confermati gli sconti del 70 e del 75% per i condomini fino a tutto il 2021.

In condominio: l’ Ecobonus 2018 prevede una detrazione del 65% che può arrivare al 70% se riguarda l’involucro (il cappotto) dell’edificio e al 75% se la certificazione prova il miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva. Il Bonus è stabilizzato fino al 2021 e rimane detraibile in 10 anni. L’Ecobonus vale anche per gli alberghi.

Ecobonus al 65% o più

Come conferma il sito dell’Enea, le agevolazioni confermate sono:

a) al 65% l’aliquota per interventi di
– coibentazione dell’involucro opaco,
– pompe di calore,
– sistemi di building automation,
– collettori solari per produzione di acqua calda,
– scaldacqua a pompa di calore,
– generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).

b) al 70% e al 75% le aliquote di detrazione valgono per gli interventi in condominio per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.

Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%. Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Riduzione Ecobonus dal 65% al 50%

La riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% si ha per:
– interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
– schermature solari,
– caldaie a biomassa,
– caldaie a condensazione (purché abbiano un’fficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013).

Le caldaie a condensazione possono accedere alle detrazioni del 65% solo se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti di classe V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

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